Dal 10 ottobre 2025 la trasparenza sull'uso dell'IA è obbligatoria in Italia
Cosa prevede la Legge 132/2025 e come generare, in pochi minuti, l'informativa che l'art. 13 richiede ai professionisti che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale.
Cosa prevede la norma quadro italiana sull'intelligenza artificiale
La Legge 23 settembre 2025, n. 132 è la prima disciplina organica italiana sull'IA, coordinata con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Si articola in sei Capi e 28 articoli e introduce, tra l'altro, un obbligo di informativa per i professionisti che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività.
Perché serve questa disclosure
L'art. 13 impone a chi utilizza sistemi di IA nell'ambito di una professione intellettuale di comunicarlo preventivamente, in modo chiaro e documentato, al cliente o all'assistito. L'informativa deve precisare che l'IA ha una funzione solo ausiliaria: il giudizio professionale, e la relativa responsabilità, restano interamente umani.
L'obbligo riguarda avvocati, commercialisti, notai, medici e le altre professioni regolamentate, oltre alle professioni non organizzate in ordini. Non richiede il consenso del cliente all'uso dell'IA, ma che il cliente ne sia informato.
Date chiave
- 10 ottobre 2025 — entrata in vigore, incluso l'art. 13
- Entro 12 mesi — decreti legislativi delegati su dati, algoritmi e responsabilità
- 10 giugno 2026 — primo pacchetto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri
Struttura della legge
Capo I – Principi e finalità (artt. 1–6)
Principi generali, definizioni e diritti fondamentali. Impone che lo sviluppo e l'uso dell'IA rispettino la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, fissando i principi di trasparenza, tracciabilità, sicurezza e supervisione umana.
Capo II – Disposizioni di settore (artt. 7–18)
Regole settoriali per sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, cybersicurezza e professioni. È qui che si trova l'art. 13 sull'informativa ai clienti. Per i sistemi ad alto rischio sono previste verifiche preventive e monitoraggio costante.
Capo III – Strategia nazionale e autorità (artt. 19–24)
Assegna ad AgID il ruolo di promozione, notifica e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e all'ACN la vigilanza di mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, con un fondo fino a 1 miliardo di euro a sostegno di startup e PMI attive in IA, cybersicurezza e tecnologie abilitanti.
Capo IV – Tutela degli utenti e diritto d'autore (art. 25)
Estende la tutela del diritto d'autore alle opere realizzate con l'ausilio dell'IA quando vi sia un apporto creativo umano, e introduce garanzie per gli autori delle opere utilizzate nell'addestramento dei modelli.
Capo V – Disposizioni penali (art. 26)
Introduce il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l'IA (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da uno a cinque anni, oltre a una circostanza aggravante per i reati commessi mediante sistemi di IA.
Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali
Le disposizioni finanziarie e di coordinamento necessarie all'attuazione della legge, insieme al raccordo con il diritto dell'Unione europea.
Fonte ufficiale: Normattiva
Il testo integrale della Legge 23 settembre 2025, n. 132, sulla banca dati ufficiale della normativa italiana.
Vai a NormattivaCoordinamento con l'AI Act
La legge si applica insieme al Regolamento (UE) 2024/1689: dove un obbligo europeo esiste già, la norma italiana lo integra senza sostituirlo.
Leggi la nostra pagina sull'Articolo 50A fronte dei numerosi fac-simile generici in circolazione, AAMS – AI Act Made Simple mette a disposizione un generatore editabile e personalizzabile, pensato per professionisti, avvocati o come clausola da inserire nel contratto d'incarico. Resta comunque necessaria una verifica legale individuale prima dell'uso.
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Tutti i modelli fanno riferimento all'art. 13 della Legge 132/2025. Restano un punto di partenza: verificane sempre l'adeguatezza al caso concreto.
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